In materia di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio, l’art. 54 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 sancisce che le unità da diporto in base alla distanza dalla costa devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi (tra cui rientra la zattera) sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo durante la navigazione, indipendentemente, pertanto, dal numero massimo di persone trasportabili dall’unità stessa.

Il comando di unità da diporto da parte di cittadini stranieri in acque territoriali italiane è disciplinato dall’art. 34 del decreto mi nisteriale 29 luglio 2008, n. 146. In particolare gli stranieri in possesso di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione dallo Stato di appartenenza possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri italiani e natanti da diporto entro i limiti dell’abilitazione

Quelle indicate sul certificato di omologazione, se ne è dotato.
I natanti non marcati CE ai sensi dell’art. 60 del Decreto Ministeriale 146/08 privi di certificato di omologazione possono trasportare:
3 persone fino a 3,50 m di lunghezza
4 persone da 3,51 a 4,50 m
5 persone da 4,51 a 6,00 m
6 persone da 6,01 a 7,50 m
7 persone da 7,51 a 8,50 m
9 persone oltre 8,50 m

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs. n.171 del 18.07.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C,D). I criteri utilizzati per determinare tale limiti prendono in considerazione non la distanza dalla costa, bensì le condizioni meteo-marine.
Occorre, però, tener presente che i natanti da diporto, non essendo iscritti nei pubblici registri, non hanno diritto ad inalberare la bandiera italiana.
Secondo la convenzione Montego Bay del 1982 (resa esecutiva in Italia con legge 689/94) una nave che si trovi a navigare in acque internazionali senza bandiera è sottoposta alla sovranità delle navi da guerra di qualsiasi nazionalità. Poiché, dunque, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime della bandiera a cui appartengono, la loro navigazione nelle acque internazionale costituisce un rischio a cui si espone il conduttore.
Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.

La normativa vigente della nautica da diporto non prevede l’obbligo nè per il conducente nè per eventuali passeggeri. Tuttavia in caso di controllo le autorità competenti, come previsto dalle norme sulla pubblica sicurezza, qualora se ne ravveda la necessità, hanno la facoltà di dare seguito a procedure che possono comportare anche il fermo delle persone.
E’, pertanto, buona norma portare con se un documento d’i dentità valido.

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs. n. 171 del 18.7.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C, D). Per tali unità, per determinare i limiti attribuiti alle varie categorie, si tiene conto dei loro criteri costruttivi in funzione delle condizioni meteo-marine e non della distanza dalla costa.
Occorre tuttavia precisare che, in via generale, tutti i natanti da diporto (unità di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza) marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri non conseguono il diritto ad inalberare la bandiera italiana.
Di conseguenza non sono giuridicamente legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa) pur essendone tecnicamente idonei.
Ciò per gli effetti delle norme di diritto internazionale sul mare che nella convenzione di Montego Bay del 1982, resa esecutiva in Italia con legge 689/94, all’art. 90 sancisce il diritto ad uno Stato di far navigare nell’alto mare solo navi che battono la sua bandiera. Come detto, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime di bandiera, per cui la loro navigazione in acque internazionali costituisce una violazione oltre all’eventuale rischio a cui si espone il conduttore poiché la navigazione senza bandiera in acque internazionali è soggetta alla sovranità delle navi militari di qualsiasi nazionalità.
Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.

L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale di Amburgo, non si esaurisce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta anche l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. “place of safety”).
Nell’ottica della Convenzione SAR, sulla base dei successivi interventi che ne hanno integrato i principi fondamentali, per “luogo sicuro” si intende oggi un “luogo” in cui sia garantita non solo la “sicurezza” – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali, ad esempio, il diritto dei rifugiati di chiedere asilo. Nel caso di operazioni di soccorso a favore di migranti, il POS è determinato secondo le procedure concordate con il Ministero dell’interno (procedure operative standard n.9/2015 del settembre 2015), quale dicastero competente in materia di immigrazione, anche per permettere gli specifici adempimenti di cui all’art.10-ter del T.U. dell’immigrazione (identificazione dei cittadini stranieri soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).

In base dall’art. 41 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (compresi i tender) devono essere provvisti di assicurazione, compreso l’eventuale motore ausiliario. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. Il contrassegno del certificato non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo.

L’utilizzo di unità da diporto per lo svolgimento di attività di locazione e noleggio è disciplinato dall’art. 2 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il comma 2 del citato articolo subordina lo svolgimento dell’attività in questione all’annotazione nei relativi registri di iscrizione con l’indicazione del tipo di attività commerciale svolta (nella fattispecie locazione e noleggio), dei proprietari o armatori dell’unità che le esercitano (impresa individuale o società) e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli estremi dell’annotazione devono essere riportati sulla licenza di navigazione dell’imbarcazione.
Secondo quanto disposto dalla circolare del 30.05.2012, n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, le aziende che effettuano l’attività di noleggio e/o locazione non sono tenute al pagamento della tassa annuale, tuttavia rimangono obbligati al pagamento i soggetti noleggiatori o locatari anche per periodi di breve durata.

L’RC per natanti copre i danni involontariamente causati a terzi durante la navigazione o la giacenza dell’unità fino all’ammontare del massimale, che è la cifra massima che la compagnia assicurativa rimborserà per tali danni. Il massimale minimo per le polizze RC –che si tratti di auto, moto, natanti, ecc – è stabilito per legge. Nel caso dei natanti ammonta a 6.070.000 € per i danni alle persone e 1.220.000 € per i danni alle cose. Si può tuttavia scegliere di includere nella propria polizza un massimale più alto, che si tradurrà però anche in un premio più costoso.

– Se il pilota è in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
– Se il pilota non è abilitato alla navigazione.
– Se il natante è utilizzato in modo improprio rispetto alle sue caratteristiche (ad esempio se è troppo carico).
– Se il sinistro avviene durante competizioni sportive con l’uso del motore.
– Se avviene durante delle esercitazioni per il conseguimento della patente nautica, che si sono tenute senza il rispetto delle disposizioni in vigore.

Una polizza RC per natante ha una durata in genere annuale ed è valida dal momento della stipula fino alla scadenza. È valida in tutto il Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra fino al Dardanelli e all’imboccatura del Canale di Suez, così come nelle acque interne italiane e degli altri Paesi europei.

Proprio come con gli altri mezzi di trasporto privato, anche con un’imbarcazione si può scegliere di limitare la propria copertura assicurativa alla Responsabilità Civile, o aggiungere delle protezioni in più, a maggiore garanzia.
Come è facile comprendere, maggiore è il valore del natante e più è consigliabile includere delle coperture aggiuntive a riparazione di eventuali danni o addirittura della perdita dell’imbarcazione. Tali garanzie diventano ancora più cruciali quando il mezzo è usato per scopi professionali, e quindi guasti, danneggiamenti o addirittura la perdita dell’imbarcazione si ripercuotono sui guadagni.
Le principali coperture aggiuntive proposte dalle compagnie assicurative sono:
– Furto, molto importante quando si parla di barche di valore.
– Atti vandalici, anche se possono sembrare una prospettiva meno probabile di quelli sui veicoli terrestri, possono sempre accadere.
– Incendio, altra prospettiva che sembra improbabile, ma che in realtà è abbastanza comune.
– Eventi naturali, come mareggiate, forti piogge o nevicate che possono danneggiare o persino affondare l’imbarcazione.
– Guasto, copertura utilissima per proteggersi contro costose riparazioni.
– Recupero e trasporto: secondo l’articolo 491 del Codice della Navigazione, il proprietario di un’imbarcazione recuperata in mare e trainata in porto (perché in panne o allontanata durante una mareggiata) può dover pagare a chi l’ha salvata una cifra che è pari ad una percentuale del suo valore. Tale percentuale sale in caso di meteo avverso e di altre condizioni peggiorative. È facile capire dunque perché molti scelgano una protezione specifica per queste evenienze impreviste.
– Infortunio del pilota o dei passeggeri, una protezione che rimborsa se qualcuno a bordo dell’imbarcazione si fa male.
– Danni al natante causati da cime, funi, reti, zostera.
– Per le barche a vela, danni causati dalla rottura di un albero.
– Copertura legale in caso di contenzioso.